L'avvocato bestialeNichelino bestiale

SI, all’ingresso in condominio per gli animali domestici

Festeggia ormai sette anni l’entrata in vigore della riforma dell’art. 1138 c.c. che, con legge n. 220/2012, ha introdotto il divieto di vietare la detenzione di animali domestici in condominio aggiungendo un nuovo comma al suddetto articolo che prevede espressamente che:

<<le norme del regolamento non possono vietare di possedere o
detenere animali domestici>>.


Tale riforma, liberalizzando l’apertura dei condomìni agli animali domestici, è sicuramente una grande vittoria sia per gli animali che per i proprietari.

Infatti, con la riforma dell’art. 1138 c.c., il Legislatore si è dimostrato sensibile all’evoluzione della coscienza sociale riconoscendo l’esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo al rapporto uomo–animale.

Tale diritto si declina in svariati modi, quali, ad esempio, in generale, l’esistenza di aree cani in città o di spiagge dedicate ai nostri amici a quattro zampe.

In particolare, invece, in ordine alle orme condominiali, grazie alla riforma dell’art.1138 c.c., è strato introdotto un vero e proprio diritto alla coabitazione con l’animale domestico stabilendo che il divieto di detenere animali non possa essere contenuto oltre che nelle clausole assembleari anche nei regolamenti contrattuali nuovi.

Purtroppo, invece, nel caso di regolamenti condominiali precedenti alla riforma (ma tutt’ora in vigore), se il divieto è contenuto in clausole contrattuali o approvate all’unanimità, è ancora legittimo vietare di detenere animali domestici in condominio.

Tuttavia, in questi ultimi anni, a seguito della suddetta riforma, si è riscontrata sempre più una grande apertura dei condòmini ad ammettere in ogni caso la presenza di animali domestici.

Ovviamente sussiste sempre il principio del neminem ledere ossia quelle forme di tutela civile e penale previste dall’ordinamento a favore dei terzi che, concretamente, subiscano danno dall’ animale (artt. 2043 c.c. responsabilità civile, 844 c.c. immissioni, 635 c.p. danneggiamento e 639 c.p. deturpamento e imbrattamento).

Con la modifica dell’art. 1138 cc si è quindi anche introdotto un generale diritto all’uso delle parti comuni quali l’ascensore, il cortile condominiale e i vani scala.

Di questi aspetti parleremo nel nostro prossimo articolo e rimaniamo sempre a disposizione per eventuali curiosità e domande che vorrete porci.


Avv. Francesca Mandarini & Dott.ssa Alice Riccobono

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