DIRITTI DEGLI ANIMALI E DOVERI NEI LORO CONFRONTI
Il tema della possibilità di riconoscere agli animali un nuovo status giuridico che li elevi dalla condizione di “res” (cose) nella quale sono relegati da secoli a quella di esseri senzienti, soggetti di diritti, è un tema sempre più attuale.
La limitata attenzione al diritto degli animali, deriva soprattutto dal fatto che i sistemi giuridici sono sostanzialmente autoreferenziali, ossia elaborati dagli esseri umani per tutelare sé stessi e, dunque, caratterizzati da uno spiccato antropocentrismo.
In questa prospettiva, è chiaro che gli animali hanno da sempre trovato ben poco spazio per affermare la propria soggettività e sono stati considerati quali cose a completa disposizione del genere umano: si cacciano, si allevano, si mangiano, si utilizzano per fabbricare beni, per sperimentare sostanze, per intrattenere nella più totale soggezione alla
volontà umana.
Ciò benché sia ormai da molto tempo sapere comune che gli animali
sono essere senzienti in grado di provare piacere e dolore, elaborare desideri e aspettative.
Pertanto, parlare di diritti animali risulta assai complesso: in Italia e in quasi ogni parte del mondo gli animali non hanno diritti.
Vi sono, poi, delle eccezioni limitate ad alcune specie che, in Italia, sono più tutelate in quanto definite “animali d’affezione”. Gli animali d’affezione sono una piccolissima parte degli animali e comprendono soprattutto cani, gatti, furetti, alcuni tipi di uccelli, roditori, conigli domestici e pesci decorativi.
L’Italia è stato il primo Paese al mondo a riconoscere il diritto alla vita e alla tutela degli animali randagi, vietandone la soppressione, con una legge fondamentale in materia che è la n. 281/1991.
In tale legge si tutelano gli animali d’affezione (cani e gatti) sia liberi che randagi, istituendo altresì l’anagrafe canina, promuovendo la formazione scolastica sugli animali d’affezione affidando ai singoli comuni il controllo delle nascite, il risanamento dei canili e l’istituzione di rifugi.
Altra legge fondamentale che riguarda gli animali d’affezione è la n. 189/2004, che ha istituito gli artt. 544 bis, ter, quater, quinquies e sexies nel codice penale e modificato gli artt. 638 e 727 c.p. .
Questa legge, fondamentale e assai innovativa, ha introdotto nuove
fattispecie di reato punendo l’uccisione, il maltrattamento degli animali, vietando i combattimenti tra animali e vietando di produrre e commerciare pelli e pellicce di cani e gatto.
Si sono poi susseguite nel tempo altre norme che hanno come fine ultimo quello di garantire il benessere degli animali d’affezione.
I diritti animali, in realtà, sono formulati come doveri del proprietario o del custode epossono essere così riassunti:
- Rifornirli di cibo e di acqua in quantità adeguate e con continuità;
- Assicurargli cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- Consentirgli una adeguata possibilità di esercizio fisico;
- Prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- Garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- Assicurarne la pulizia personale e degli spazi in cui dimorano;
- Non causare sofferenze, angosce o dolore all’animale e tanto meno l’uccisione o il
maltrattamento; - Divieto di abbandonarlo.
Pertanto, anche se limitatamente agli animali d’affezione, possiamo affermare che la
normativa italiana ha avuto una grande evoluzione che ha scardinato la concezione degli
animali come meri strumenti di utilità e piacere, considerandoli invece quali soggetti
titolari di diritti.
Avv. Francesca Mandarini